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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì 5 giugno 2023

 

 

OGGETTO: Novità del contratto a tempo determinato.

 

 

Spettabile Azienda,

con il recente decreto Lavoro (D.L. 48/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023) sono state modificate alcune disposizioni in relazione al contratto a tempo determinato. In specifico l’intervento si è concentrato sulle causali che necessitano per talune casistiche di stipula, proroga o rinnovo di tale tipo contrattuale.

 

Definizione di contratto a termine

In sintesi si ricorda che:

- il contratto a termine è attivabile per un massimo di 24 mesi, rilevando che, in linea generale, i primi 12 mesi di durata sono effettuabili in forma a causale, mentre per i successivi 12 mesi è necessaria la sussistenza di apposite causali normativamente determinate;

- per un contratto di durata iniziale superiore ai 12 mesi è quindi necessaria, fin dalla stipula, la presenza di una causale;

- per un contratto di durata pari o inferiore ai 12 mesi non è quindi necessaria alla stipula la presenza di alcuna causale, la quale tuttavia dovrà essere presente in caso di proroga del termine che imponga una durata contrattuale che superi i 12 mesi totali;

- in caso di rinnovo del contratto, dopo il periodo di stacco previsto ex lege, è sempre necessaria la presenza di una causale.

 

Novità

La disciplina di fondo non è stata variata dalla novella normativa, la quale è andata invece a sostituire proprio le causali specificate nella norma, che permettono di “allungare” i contratti a termine oltre i 12 mesi, ma pur sempre senza superare i 24 mesi, diventano:

 

Proroga e rinnovo

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

La proroga può avvenire però liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali che legittimano la sottoscrizione di un contratto a termine. Tuttavia, ai fini del rinnovo, è necessario che sia rispettato un intervallo temporale tra la sottoscrizione dei due contratti a termine:

Qualora siano violate queste regole, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. La buona notizia è che, nei casi di rinnovo, è previsto un incremento del contributo addizionale NASPI.

I limiti previsti in relazione a proroghe e rinnovi dei contratti a termine non si applicano invece alle startup innovative per 4 anni dalla costituzione della società, oppure per il più limitato periodo previsto per le società già costituite. Anche i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati in assenza delle causali necessarie, con riferimento alla generalità delle attività.

 

Prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del termine

Oggi, nel caso in cui il lavoro vada oltre i 24 mesi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo e al 40% per ogni giorno ulteriore. Inoltre, è prevista la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nel caso in cui il rapporto di lavoro continui:

 

Numero complessivo di contratti a tempo determinato

Il numero di contratti a termine che un datore di lavoro può adottare è tuttavia limitato. I datori di lavoro possono assumere lavoratori a termine in misura non superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5), salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.

Invece, per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

 

Sanzioni

In caso di violazione del limite percentuale, è prevista una sanzione amministrativa, restando espressamente esclusa la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

In particolare, per ciascun lavoratore si applica a carico del datore di lavoro una sanzione pari:

Rimangono esenti dal limite percentuale tutti questi lavori:

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

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